Sapete cosa dice l’Anac circa il direttore delle paratie voluto da Lucini?

Fascicolo 1360/2015

Oggetto: Comune di Como. Opere di difesa dalle esondazioni del Lago nel comparto Piazza Cavour – Lungo Lago. Importo del quadro economico € 31.158.973,30. Terza variante in corso d’opera. Art.37, legge n.114/2014. Integrazioni.

“Si fa seguito alla nota di comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI) di cui al prot.95245 del 27.7.2015, per evidenziare alcuni nuovi aspetti emersi a seguito delle controdeduzioni delle Parti. Altri elementi sono emersi dalle risposte fornite dall’ Amministrazione il 30 luglio 2014 a varie interrogazioni consiliari (questa e quest’altra) .

Da tale documentazione è stato possibile verificare che il Tecnico incaricato della Direzione dei lavori delle opere di difesa dalle inondazioni del lago di Como, aveva già operato per l’Appaltatore in qualità di libero professionista, dal 2007 e sembra fino ad almeno il 2010. Mentre, la nomina a dirigente dell’Ufficio Reti tecnologiche, Strade, Acque e Arredo Urbano, con altresÌ l’incarico di Direttore dei lavori, ha avuto luogo con un contratto a tempo determinato dopo la perizia di variante n.2 e successivamente alla sospensione dei lavori tutt’ ora perdurante.

Al di là delle autodichiarazioni del Tecnico di non sussistenza di incompatibilità ex art.20, d.lgs. 39/2013 (rese con nota del 21.11.2014) e alla conferma del Sindaco circa l’insussistenza anche di motivi di inopportunità al conferimento dell’incarico (v. note dell’11.8.2014 (clicca se vuoi leggere) e del 12.8.2014 (clicca se vuoi leggere), sembra invece doversi ravvisare un conflitto d’interessi in capo all’Ing. Gilardoni.

Infatti, Questi è stato chiamato ad operare atti potenzialmente a favore del medesimo Appaltatore per il quale ha svolto un’attività professionale prima di assumere l’incarico di Direttore dei lavori anche con riferimento all’appalto delle opere di difesa (v. incarico per la rilevazione dello stato di consistenza dei fabbricati prospicienti il Lungolago, prima dell’effettivo inizio dei lavori delle paratie come da nota del Sindaco del 12.8.2014).

Il Tecnico ha emesso l’8° SAL in data 25.4.2014 e relativo certificato di pagamento di lavori eseguiti a tutto il 18.12.2012, SAL riferito a lavorazioni eseguite sotto la precedente direzione dei lavori prima della sospensione necessaria per la variante n.3. E’ altresÌ subentrato nella gestione del contenzioso tra il Comune e la medesima Impresa (al 30.5.2014 pari a € 11.039.641,57). Quindi ha cooperato al recepimento dello studio di fattibilità della perizia di variante n.3 e poi all’elaborazione della stessa perizia n.3 sottoposta alla conferenza dei servizi per l’approvazione e poi al vaglio dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione.

E’ inoltre da considerare che la variante in esame è caratterizzata dalla ricorrenza di fattispecie proposte dalla Direzione dei lavori ex art.132, comma 1, del d.lgs. 163/2006, rivelatesi assai controverse (v. CRI) e che possono incidere in modo significativo sull’ andamento dell’ appalto (es. prosecuzione o risoluzione).

Dunque, nel caso in esame, sembra integrata un’ipotesi di conflitto di interessi: infatti l’incompatibilità tra l’attività professionale prestata a favore della stessa Impresa nei confronti della quale il Tecnico, attualmente, in qualità di dirigente di una pubblica amministrazione, esercita poteri di regolazione e di vigilanza, non è di tipo formale bensÌ “materiale”; incompatibilità che non può essere sanata con la sola astensione così come previsto dal novellato art.6-bis della legge n. 241/1990.

In breve, la situazione che si è venuta cosÌ a determinare, assume natura concretamente idonea a influenzare l’esercizio indipendente, imparziale e obiettivo della funzione pubblica rivestita. Al riguardo l’Autorità si riserva, all’esito dell’ attività istruttoria, di valutare anche l’esistenza di un’ipotesi di inconferibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013.

(…omissis…)

Con tali premesse, le SS.LL. sono invitate a fornire i chiarimenti del caso. In particolare, il Direttore dei lavori fornirà elementi circostanziati in ordine all’attività svolta direttamente o indirettamente per l’Appaltatore in termini di: oggetto, luogo, tempi e corrispettivi liquidati o da liquidare, nonché per lo stesso Comune prima di assumere l’incarico di dirigente e direttore. E se le prestazioni professionali rese direttamente o indirettamente, abbiano coinvolto anche altri progettisti successivamente incaricati dello studio di fattibilità e/o della perizia di variante n.3.

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In questo post non ci metto nulla di mio.

Questo post va così.

Anzi qualcosa di mio ce lo metto. Le mie due interrogazioni che hanno stimolato l’Anac circa Gilardoni:

Interrogazione del consigliere Rapinese che ha generato la risposta del 12 agosto citata dall’Anac

Se solo Lucini mi avesse dato retta…

#Rapi17

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