9 Marzo 2026

#003 – Valsecchi, Legnani e i media frettolosi

In data 8 marzo appariva su ComoZero.it il seguente articolo: Como e la rivoluzione sul Lago, durissimo il Pd. “Il sindaco Rapinese grande esperto di bugie e mistificatore della realtà” – ComoZero.

Articolo nel quale venivo accusato di essere:

  1. “Grande esperto di bugie”;
  2. “Mistificatore”;
  3. Uno che “scappa in modo vigliacco e si nasconde dietro accuse infondate”.

Leggiamo il comunicato del PD:

Il sindaco Rapinese si conferma ancora una volta un grande esperto di bugie e un mistificatore della realtà dei fatti. Ha infatti dichiarato che il Comune ha sospeso i lavori di riqualificazione del Lungolario Trieste, che avrebbero dovuto cominciare il 9 marzo, affermando che la sospensione non è una scelta, ma che è la legge che lo dice, specificando che fino all’udienza fissata dal TAR per il 13 aprile per l’esame della richiesta di sospensiva da parte dei ricorrenti i lavori non possono iniziare.

Ciò però non corrisponde al vero.

Questi i fatti. I ricorrenti hanno chiesto la sospensiva dei lavori prima dell’udienza, ma il Presidente del TAR l’ha negata, specificando che, anche se un danno ci fosse, sarebbe comunque risarcibile, e rinviando tutto all’udienza del 13 aprile.

Non c’è quindi alcun motivo per non avviare i lavori, se non una scelta prudenziale. Nessuno sa quello che si è effettivamente verificato, dato che il sindaco non ha citato alcun provvedimento con cui il Comune ha sospeso l’inizio lavori. Quello che è certo che l’affermazione “è arrivata la richiesta di sospensiva, per legge non possiamo agire” non è vera.

Sorprende che una affermazione del genere, che all’esame di diritto amministrativo comporterebbe la bocciatura, sia stata pronunciata da chi svolge un ruolo così importante per la città.  Evidentemente, quando c’è da prendersi responsabilità, lo schema è sempre lo stesso: scappa in modo vigliacco e si nasconde dietro accuse infondate.

Daniele Valsecchi, segretario cittadino PD

Stefano Legnani, consigliere comunale PD“.

Circa l’intervento di Valsecchi e Legnani puntualizzo (in color rosa ciliegio):

Premesso che Daniele Valsecchi e Stefano Legnani, prima di muovere accuse infondate, avrebbero potuto e dovuto conoscere il tema circa il quale si sono espressi, e sarebbe bastato un accesso agli atti, puntualizzo, come riportato anche dalla stampa prima che Valsecchi e Legnani accusassero (clicca qui per verificare), che i ricorsi al momento notificati al Comune sono sei. Quattro senza sospensiva e due con istanza di sospensione cautelare, sia monocratica, sia collegiale.

Con la notifica dei primi quattro ricorsi il procedimento non è stato sospeso in quanto nessuna esigenza cautelare è stata richiesta nemmeno dai ricorrenti.

Diversa è la situazione degli altri due ricorsi, aventi ad oggetto i medesimi lavori, in quanto, in questo caso, sono state formulate domande cautelari, sia monocratiche, sia collegiali.

Il decreto che ha respinto la domanda di sospensione cautelare è un provvedimento (monocratico) che viene emesso dal presidente del TAR quando l’urgenza è tale da non consentire nemmeno il contraddittorio tra le parti.

Il presidente del TAR ha ritenuto che questa urgenza non ci fosse e quindi ha respinto l’istanza, fissando comunque l’udienza per la trattazione dell’altra domanda: quella collegiale, che esiste e dovrà essere trattata all’udienza del 13 aprile prossimo.

Ed è qui che entra in gioco il motivo della sospensione del procedimento (e quindi dei lavori).

L’art. 18, comma 4, del D.lgs. 36/2023 prevede testualmente:

“4. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante o all’ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare”.

Il Comune, non potendo perfezionare il contratto, ha dovuto sospendere il procedimento, e quindi i lavori, attendendo il pronunciamento del TAR, in quanto, non essendo ravvisabili i presupposti per l’esecuzione anticipata stabiliti dall’art. 17, comma 9, del D.lgs. 36/2023, l’avvio dei lavori prima della pronuncia del TAR configurerebbe un’elusione sostanziale del già citato art. 18, comma 4″.

Le infamanti accuse di Daniele Valsecchi e Stefano Legnani sono state mosse senza che i due si prendessero nemmeno la briga di leggere quando già pubblicato dalla stampa (clicca qui per verificare) e/o fare un accesso agli atti.

Le infamanti accuse di Daniele Valsecchi e Stefano Legnani sono state, senza alcuna verifica e senza contraddittorio, riportate, come detto da ComoZero.it ma anche da QuiComo.it e EspansioneTv.it. Danneggiando sia la reputazione del sindaco che dell’intero Ente del quale è a capo.

Cosa dice l’articolo 1 del “Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti”?

Dice questo:

Libertà d’informazione e di critica

L’attività giornalistica, in qualunque ambito, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana e dalle norme internazionali ed è regolata dall’articolo 2 della Legge n.  69 del 3 febbraio 1963: 

«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.  Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori.  Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».  

Cosa dice l’articolo 595 del codice penale?

Dice questo:

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.

Ecco, rileggendo le affermazioni di Daniele Valsecchi e Stefano Legnani, l’articolo 1 del “Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti” e l’articolo 595 del codice penale… mi sta venendo una grande voglia di andare fino in fondo. Ci rifletterò nei prossimi giorni.

Nel mentre, ahinoi, la rubrica “Le Bugie Su Rapinese” è stata costretta ad aggiungere una nuova puntata.

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#LeBugieSuRapinese003